Art. 1.

      1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

          a) ciascun componente o insieme di componenti modificati è certificato da un'apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o dell'insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;

          b) la certificazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione

 

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al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;

          c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata dagli enti di cui al comma 2 che dimostrano la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, dai commercializzatori e dagli installatori di componenti;

          d) i collaudi e le prove di cui alla lettera b) possono essere effettuati, su richiesta degli enti di cui al comma 2, anche da officine o carrozzerie abilitate, in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee e in grado di svolgere adeguate procedure di controllo della qualità, che dimostrano il possesso di idonea copertura assicurativa.

      2. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuati le modalità e i criteri per l'accreditamento degli enti di cui al comma 1, lettera c). Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei predetti enti dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e a spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
      3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
      4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro

 

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1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».

      2. All'articolo 180 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti».

      3. Le disposizioni dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto al comma 3 del medesimo articolo 78. Alla medesima data acquista altresì efficacia la disposizione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dal comma 2 del presente articolo ed è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.